A febbraio il Ministro dell’Economia e il Ministro dello Sviluppo Economico hanno firmato il decreto che dispone l’aumento del limite di reddito per usufruire dell’esenzione del pagamento del canone tv, portandolo dai precedenti € 6.713,98 a € 8.000,00 per i cittadini che hanno compiuto 75 anni. Ricordiamo che il reddito in questione è quello del nucleo famigliare di riferimento e che per richiedere l’esenzione dal canone è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva e presentarla presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa la dichiarazione può essere inviata con raccomandata senza busta, unitamente alla copia di un documento di identità valido, all’ indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 – Torino.
La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata, purché firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Si ha diritto all’agevolazione se nel luogo di residenza sono presenti uno o più apparecchi televisivi, mentre nel caso in cui l’apparecchio si trovi in un’altra abitazione non è possibile usufruirne. Si segnala che al raggiungimento del requisito di età necessario ad usufruire dell’agevolazione, quest’ultima è attiva per l’intero anno se il compimento dei 75 anni si verifica nel periodo compreso tra avviene tra il 1 agosto dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento; se, invece, il compimento dei 75 anni avviene dal 1 febbraio al 31 luglio, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
A causa dei tempi tecnici necessari alla lavorazione delle pratiche, le richieste trasmesse entro il giorno 15 del mese avranno effetto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio del modulo. Per le dichiarazioni presentate nella seconda metà del mese l’addebito verrà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio.
E’ comunque possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventualmente la quota canone non dovuta a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva dal totale della fattura.
Non è necessario inoltrare ulteriori dichiarazioni per usufruire dell’agevolazione negli anni successivi a quello di presentazione ma naturalmente, qualora tali requisiti vengano meno, è necessario provvedere al pagamento della tassa.
I cittadini che, pur soddisfacendo i requisiti previsti, abbiano pagato il canone per gli anni possono chiederne il rimborso tramite il modello dedicato, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Le modalità di presentazione del modello di rimborso sono le medesime della dichiarazione sostitutiva.
I modelli di dichiarazione sostitutiva e di rimborso aggiornati – che naturalmente sostituiscono quelli precedentemente in vigore – sono disponibili in allegato e sono reperibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito della Rai www.canone.rai.it .