Il bollo auto, in quanto imposta su un bene di proprietà, va pagato ogni anno da parte di ogni proprietario di veicolo a motore. Se il possessore del veicolo si dimenticasse di pagare il bollo auto nei termini previsti, potrà effettuare il pagamento dello stesso successivamente, con l’aggiunta di una sanzione che aumenta a secondo dei giorni di ritardo.
In caso si effettuasse il pagamento entro i trenta giorni successivi alla scadenza del bollo, la multa sarà pari al 3% dell’importo dovuto più un tasso di interesse annuale dell’1% calcolato sul numero di giorni di ritardato pagamento.
Se si superano anche i trenta giorni, ma si rimane entro l’anno, la sanzione da pagare, oltre all’importo del bollo stesso, sarà pari a 3,75% dell’importo dovuto più il tasso d’interesse annuo dell’1%.
Qualora poi si superi l’anno, la sanzione cresce e arriva sino al 30% del valore del bollo auto, ai quali bisognerà aggiungere gli interessi di mora per ogni semestre non pagato dalla data di scadenza.
Trascorsi tre anni dal mancato pagamento, l’ente preposto alla riscossione, previa notifica all’interessato e fatto salvo il diritto all’opposizione, potrà effettuare la radiazione d’ufficio del mezzo, che consiste nel ritirare le targhe e la carta di circolazione del mezzo al proprietario del veicolo. Inoltre, si dovrà pagare una sanzione pari al 30% del valore del bollo per ogni semestre non pagato.
In caso il proprietario volesse tornare a circolare dopo la radiazione, dovrà effettuare la reiscrizione del veicolo al Pra (Pubblico Registro Automobilistico) attraverso la compilazione di alcuni moduli e provvedendo al pagamento dei bolli e sanzioni previste per tutti gli anni arretrati.
Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per 3 anni, proprio per avere una prova dei versamenti effettuati in caso di richieste da parte degli enti competenti. Nel caso in cui il proprietario del veicolo non sia in possesso della documentazione che attesta l’effettivo pagamento, sarà costretto a saldare il debito per il periodo richiesto con i relativi interessi.